martedì 20 maggio 2008

Statuto dell'Associazione


Articolo 1- Costituzione, denominazione e sede, logo

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 l’Associazione
“Voglia di Futuro” con sede legale in Via Monte di Pietà 23 a Torino.

2. L’eventuale variazione della sede sociale, nell’ambito della Provincia di Torino, potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

3. L’Associazione non ha scopo di lucro.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

5. Gli eventuali utili non possono essere in nessun caso divisi tra gli associati anche in forme indirette.

6. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

6. Il logo che contraddistingue l’Associazione è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2- Principi ispiratori

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

2.L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

3. L'Associazione si impegna ad agire seguendo principi di tutela delle minoranze,senza discriminazione di genere, religione, razza, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.

4. L'Associazione intende diffondere cultura dell'’ambiente, dell’alimentazione, volta alla ricerca di stili di vita sani, sostenibili, rispettosi dei popoli e degli ambienti.

5. L'Associazione intende inoltre operare per promuovere una cultura tesa al superamento della logica del profitto e dello sfruttamento illimitato e irrazionale delle risorse naturali.


Articolo 3 – Scopi e finalità

1. L'associazione si prefigge come scopo la sensibilizzazione delle persone e delle Pubbliche Amministrazioni e lo studio e la proposizione di buone pratiche in merito e in relazione a: ambiente, alimentazione, salute, produzioni e trasformazioni alimentari, acqua, rifiuti, energia, riduzione dei consumi, biodiversità, a-crescita, ecopacifismo.

2. L’associazione, nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, si prefigge di operare secondo i seguenti indirizzi d’azione:

a) progettazione, elaborazione, studi, ricerche, educazione nei settori sottoindicati:
ambiente, alimentazione, salute, produzioni e trasformazioni alimentari, acqua, rifiuti, energia, riduzione dei consumi, biodiversità, a-crescita, ecopacifismo;
b) progettazione, attuazione e verifica di percorsi educativi e formativi;
c) campagne informative;
d) laboratori e “cantieri”;
e) escursioni;
f) rapporti regionali, nazionali e internazionali con Associazioni, Enti, Gruppi omologhi.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione intende svolgere, prevalentemente con l’apporto dei propri Soci, le seguenti attività:

a) progettare, produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale ;
c) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
d) promuovere e svolgere attività d ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, alimentare, territoriale e socio economico;
e) organizzare qualsiasi attivita’, come a titolo di esempio, gite, escursioni, laboratori, per estendere la conoscenza ambientale, alimentare;
g) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
h) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali
i) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
l) attività di educazione;
m) sostegno alla formazione, promozione e diffusione di una cultura ambientale e alimentare sostenibile anche attraverso lo scambio dei saperi con altre realtà che condividano gli stessi principi dell’associazione;
n) progettazione e ricerca-intervento nei settori di attività dell’associazione;
o) organizzare appuntamenti di discussione e di confronto, nonché attività solidaristica, culturale e ricreativa attraverso occasioni di aggregazione tra i Soci e momenti di confronto pubblico.

4. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

5. L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.


Articolo 4 - Risorse economiche, esercizio sociale, bilancio

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

3. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

6. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - Membri dell’Associazione (i Soci).

1. Il numero degli aderenti é illimitato.

2. Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

3. Diventano Soci effettivi dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea.

4. I soci devono essere maggiorenni.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti (Soci).

1. L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza è ammesso il ricorso all’assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

3. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso;
b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto;

4. L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

5. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.

7. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati.

1.I Soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I Soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.

3. Adesione:

1. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – Organi dell’ Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Art. 9 - L’Assemblea.
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

2. L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
c) approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
d) delibera l’esclusione e la decadenza degli associati;
e) delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.


3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

10. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

11. I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

3. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.

5. Al Consiglio Direttivo spetta di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
c) eleggere, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) delibera l’entità della quota associativa annuale;
f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 - Il Presidente.

1. Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 - Gratuità delle cariche associative.

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati.

Art. 13– Intrasmissibilità della quota sociale

1. La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 15 - Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in analogo settore secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti.

Torino, 10 maggio 2007


I SOCI FONDATORI

Daniele CATALANO

Stefano GAMBA

Marina GELLONA

Giuseppe PRANO

Graziella SILIPO

Renato ZANOLI